(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 22
                         del 5 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Modifiche all'"allegato A"
 
  1. L'allegato A (Le  Aziende  Sanitarie  Locali)  parte  integrante
della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 e' cosi' modificato:
   a)  All'Azienda  Sanitaria  Locale  Salerno  1 afferiscono tutti i
comuni degli  ambiti  territoriali  delle  UU.SS.LL.  50,  51  e  52,
compresi  i comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio ed esclusi i
comuni di Bracigliano e Siano;
   b) All'Azienda Sanitaria Locale  Salerno  2  afferiscono  tutti  i
comuni  degli ambiti territoriali delle UU.SS.LL. 47, 48, 49, 53, 54,
55 e 56 compresi i comuni di Bracigliano e Siano, nonche' i comuni di
Sicignano  degli  Alburni  e  Postiglione  sottratti  dal   Distretto
Sanitario  di  Bellosguardo  (gia'  n. 105 - Azienda Sanitaria Locale
Salerno 3) ed esclusi i comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio.
  2. Il Nuovo "allegato A" e' riportato sub  1  e  costituisce  parte
integrante della presente legge.