(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 22 del 5 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'"allegato A" 1. L'allegato A (Le Aziende Sanitarie Locali) parte integrante della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 e' cosi' modificato: a) All'Azienda Sanitaria Locale Salerno 1 afferiscono tutti i comuni degli ambiti territoriali delle UU.SS.LL. 50, 51 e 52, compresi i comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio ed esclusi i comuni di Bracigliano e Siano; b) All'Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 afferiscono tutti i comuni degli ambiti territoriali delle UU.SS.LL. 47, 48, 49, 53, 54, 55 e 56 compresi i comuni di Bracigliano e Siano, nonche' i comuni di Sicignano degli Alburni e Postiglione sottratti dal Distretto Sanitario di Bellosguardo (gia' n. 105 - Azienda Sanitaria Locale Salerno 3) ed esclusi i comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio. 2. Il Nuovo "allegato A" e' riportato sub 1 e costituisce parte integrante della presente legge.